A. 1.1. Trasparenza dell’attivita’ delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
Il perseguimento della finalita’ di trasparenza dell’attivita’ delle pubbliche amministrazioni puo’ avvenire anche senza l’utilizzo di dati personali. In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessita’ di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; informazioni relative alla performance dell’amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialita’, informazioni concernenti la dimensione della qualita’ dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi).
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
Uno specifico regime di conoscibilita’ riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione e’ previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicita’ della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati” possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9). Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalita’ e’ prevista per la consultabilita’ dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza pero’ limitare la conoscibilita’ di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali. Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell’ampio regime di conoscibilita’ previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i rispettivi siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione deve aver cura di tenere secondo principi di completezza e trasparenza, nonche’ di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento nell’amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).
2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianita’ dei dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione e’ tenuta a predisporre, annualmente, in modalita’ cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicita’, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianitĂ delle amministrazioni statali e’ stata sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti: i ruoli di anzianita’ del personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. Poiche’ la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l’anzianita’ di servizio, evitando l’inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualita’ o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali). Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonche’ provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell’amministrazione. Per cio’ che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilita’ verso l’amministrazione e i terzi, nonche’ all’invalidita’ per causa di guerra o di lavoro e alle infermita’ contratte per causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686). Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e – laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l’utilizzo di omissis, diciture generiche o codici numerici. Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilita’ risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). Il previsto regime di conoscibilita’, anche on line, dei medesimi albi risponde all’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonche’ all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l’accesso alle relative informazioni. Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonche’ l’indicazione della “disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni” medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000). Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l’interessato. Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all’indicazione:
• dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a “soggetto portatore di handicap”, o riconoscimento di buono sociale a favore di “anziano non autosufficiente” o con l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
• dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli “indici di autosufficienza nelle attivita’ della vita quotidiana”);
• della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per “ricovero in struttura sanitaria oncologica”). Per quanto riguarda le modalita’ di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell’albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalita’ di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonche’ la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilita’ di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilita’, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell’albo.